(Attenzione a quelli in vendita su internet, la maggior parte illegali perchè non omologati Dispositivo Medico presso il Ministero della Sanità)
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
A stabilire la categoria e la circolazione di questi ausili per persone a ridotta capacità motoria, anche se asservite da motore, c’è l’art. 46 del DLG 285 datato 30.04.1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni Legge 29.07.2010 n.120 e Dlg n. 68 del 16.06.2022
CLASSIFICAZIONE
Secondo il Codice della Strada e le vigenti norme Europee , le macchine per uso di persone a ridotta capacità motoria, purchè omologate DISPOSITIVO MEDICO presso il Ministero della Sanità, NON rientrano nella definizione di veicoli perché considerati “ausili per la mobilità personale”. Quindi per guidarle, non occorre nessuna burocrazia, non è necessaria patente, ne patentino, ne casco, ne targa, ne bollo, ne assicurazione (facoltativa ma consigliata) e non devono mai fare la revisione.
CIRCOLAZIONE STRADALE
Gli ausili per la mobilità personale, se omologati Dispositivo Medico, possono circolare su suolo pubblico nei percorsi pedonali, ciclabili, ciclopedonali, ZTL (zone a traffico limitato, perché non inquinano), in mancanza di percorsi riservati a pedoni e biciclette, possono circolare ai margini di tutte le strade (escluso autostrade e tangenziali, dove anche le bici non possono andare). Pertanto, questi ausili per la mobilità personale, possono circolare ovunque sia permesso andare a piedi o in bicicletta.